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Polveri sottili: a Ferrara scattano le misure emergenziali per giovedì 12 e venerdì 13 ottobre

Polveri sottili: a Ferrara scattano le misure emergenziali per  giovedì 12 e venerdì 13 ottobre

Il provvedimento adottato in base alle previsioni Arpae di sforamento dei limiti

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Ferrara In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell'aria, nelle giornate di domani (giovedì 12)  e venerdì 13 ottobre (prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria e stabilite dall’ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024.

Pertanto giovedì 12 e venerdì 13 ottobre 2023 , nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade “corridoio”), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli Diesel Euro 5 e i veicoli Gpl/Diesel o Metano/Diesel fino a Euro 5. Previste anche ulteriori misure relative all'abbassamento del riscaldamento all'interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.

Questi nel dettaglio i provvedimenti previsti per le giornate del 12 e 13 ottobre

-  il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli Diesel fino a Euro 5, i veicoli Gpl/Diesel o Metano/Diesel fino a Euro 5 e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, gpl/diesel e metano/diesel euro 5).

-  il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

-  la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Sono inoltre vietati:
- la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe,  fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.