Scontri di Spal-Parma, sanzioni confermate per due tifosi estensi
Quattro firme durante ogni partita allo stadio Mazza
Ferrara Rimane in piedi, avendo passato il vaglio della Corte di Cassazione, l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari di Ferrara aveva non solo convalidato il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono partite di calcio imposto dal questore a due tifosi della Spal, ma che aveva imposto loro anche l’ulteriore, pensate obbligo di firma per quattro volte durante le partite casalinghe dei biancazzurri, per un periodo di cinque anni.
Il provvedimento aveva colpito due dei tifosi spallini ritenuti coinvolti negli scontri tra tifoserie avvenuti al termine di Spal-Parma, che nel mese di maggio del 2023 decretò la matematica retrocessione della squadra ferrarese in Serie C. In quell’occasione vi furono tafferugli anche tra un gruppo di spallini e gli agenti della Polizia di Stato che stavano cercando di ristabilire l’ordine e tenere lontane le due fazioni. Uno dei due tifosi colpiti dalla misura del gip è accusato di aver colpito con una cinghiata un agente della Digos di Ferrara e venne identificato tramite i frame dei video girati dagli stessi poliziotti in occasione degli scontri e poi anche riconosciuto direttamente dal poliziotto aggredito. L’altro tifoso era invece risultato recidivo, essendo già stato destinatario di un Daspo emesso nei suoi confronti nel febbraio del 2020.
Dopo le prima indagini sugli scontri, il questore Salvatore Calabrese aveva emesso in tutto tre Daspo, ma le posizioni più rilevanti erano quelle dei due tifosi ai quali il giudice delle indagini preliminari, in sede di convalida dei provvedimento aveva anche aggiunto ulteriori obblighi: quello di presentarsi in un ufficio o comando di polizia per quattro volte nel corso di tutte le partite giocate dalla Spal allo stadio “Paolo Mazza”, comprese le amichevoli, e di presentarsi una volta in caso di partite disputate fuori casa.
L’ordinanza era stata impugnata dalle difese davanti alla Cassazione, con la tesi che il gip non avesse adeguatamente motivato la sua decisione a fronte di un obbligo così gravoso e limitante. Per i giudici della suprema corte, invece, il gip ferrarese «ha in modo congruo e specifico indicato le ragioni di necessità e di urgenza sottese all’imposizione di un plurimo obbligo di presentazione, formulando una concreta valutazione in termini di pericolosità» per entrambi i tifosi.
I ricorsi, trattati insieme, sono stati dunque dichiarati inammissibili.
Meglio è andata invece a un altro tifoso spallino, condannato nel 2018 perché trovato in possesso di alcune aste/bastoni in occasione di una partita. La Cassazione ha dato ragione alla difesa sulla necessità per la Corte d’appello di valutare l’applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto, che comporterebbe l’esclusione della punibilità per la condotta contestata. La sentenza di condanna è stata dunque annullata con rinvio. l
Daniele Oppo
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