Ferrara, non supera l’esame di abilitazione: “Colpa della connessione internet”
Il Tribunale amministrativo ha però respinto il ricorso: “Manca la prova”
Ferrara Punteggio insufficiente per l’abilitazione a “dottore commercialista”. Colpa dei problemi di connessione, ha sostenuto il candidato. Problemi però non provati in alcun modo e nemmeno le altre obiezioni sulla validità dell’esame hanno superato il vaglio del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna.
Dunque ricorso respinto in pieno, anche considerando i motivi tardivi e per questo non ammissibile, e piena validità della decisione assunta dall’apposita commissione dell’Università di Ferrara. Sui problemi di connessione che avrebbero inficiato la regolarità dell’esame, in quanto il candidato non avrebbe avuto la possibilità di udire bene le domande, i giudici amministrativi sono tranchant, parlando di «assenza della prova della sussistenza di problemi di collegamento di cui la commissione non si è avveduta». Inoltre, «i partecipanti all’esame con modalità a distanza, dovevano assumersi», alla luce delle norme in materia, «l’onere di munirsi di adeguati mezzi informatici, con la conseguenza che, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 17209/2022, chi ricorre dovrebbe dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, o, almeno in base al criterio del più probabile che non, che le prove d’esame siano state in qualche modo alterate dal malfunzionamento del collegamento online. Onere, questo, che non risulta essere stato adeguatamente assolto». Il ricorrente aveva anche lamentato l’assenza, nel verbale redatto dalla commissione, dei voti dei singoli esaminatori che poi hanno portato al voto finale di 27/50. Ciò, dalla sua prospettiva, avrebbe violato il principio di collegialità. Una censura che il tribunale ha considerato «palesemente tardiva» perché presentata oltre il termine di due mesi, ma «in ogni caso essa sarebbe comunque infondata, dal momento che è ormai costante la giurisprudenza secondo cui “il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti». L’unico margine, a tal proposito, è che «l’espressione del voto complessivo non gli avrebbe consentito di verificare il o i commissari il cui voto avrebbe determinato l’insufficienza e comprendere, conseguentemente, in quali materie sarebbe risultato carente», ma questo non basta a buttare tutto nel cestino e rendere la decisione invalida e dunque da annullare,